L'8 giugno, la Regione Toscana ha emesso l'ordinanza n. 62 con la quale si danno disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica relativamente a misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri. Le disposizioni contenute nell'ordinanza, qui di seguito pubblicata, si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi.
Ordinanza_del_Presidente_n62_del_08-06-2020.pdf
Nell'ordinanza n. 63 della Regione Toscana, emanata l'8 giugno 2020 e pubblicata in fondo a questa notizia, sono contenute le disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica e disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche
- Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica
E' consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 5 della citata ordinanza; di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc. , si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60
- Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche
Si dispone che le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche siano svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento
interpersonale; al riguardo si conferma che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.