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DOVERI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DI TERRENI E FABBRICATI LUNGO LE STRADE 

Il Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) definisce strada “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. 

La corretta gestione di una qualunque strada (pubblica o privata ad uso pubblico), per essere efficace, oltre alle competenze che spettano all’Ente proprietario, deve essere accompagnata da importanti azioni di collaborazione da parte dei Cittadini che, secondo le norme legislative, sono obbligatorie edi queste meritano di essere ricordate quelle relative a: 

 

ATTI VIETATI (art. 15 C.d.S.) 

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: 

  1. Danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 
  1. Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; 
  1. Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
  1. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; 
  1. Far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali; 
  1. Depositare rifiuti o altro materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 
  1. Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; 
  1. Scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; 
  1. Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 108,00; 
  • l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 

 

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE (art. 20 C.d.S.) 

Senza preventiva autorizzazione o concessione è vietato occupare la sede stradale o i marciapiedi 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 173,00; 
  • l’obbligo di rimozione delle opere abusive. 

 

OPERE DEPOSITI E CANTIERI STRADALI (art. 21 C.d.S.) 

Senza preventiva autorizzazione o concessione è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 868,00; 
  • l’obbligo di rimozione delle opere abusive. 

 

ACCESSI E DIRAMAZIONI (art. 22 C.d.S.) 

Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere aperti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 173,00; 
  • l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 

 

ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE (art. 25 C.d.S.) 

Senza preventiva concessione dell’ente proprietario non si possono realizzare attraversamenti o uso della sede stradale o sue pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e simili, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, gasdotti, o altri impianti e opere che possono comunque interessare la proprietà stradale 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 868,00; 
  • l’obbligo di rimozione delle opere abusive. 

 

PIANTAGIONI E SIEPI (art. 29 C.d.S.) 

I confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità. Qualora per effetto di eventi atmosferici (pioggia, neve, vento…) o altra causa vengano a cadere sulla strada alberi o rami, il proprietario degli stessi è tenuto alla rimozione nel più breve tempo possibile.  

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 173,00; 
  • l’obbligo di rispristino dello stato dei luoghi. 

 

FABBRICATI, MURI E OPERE DI SOSTEGNO (art. 30 C.d.S.) 

I fabbricati e i muri di qualunque genere, fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze. 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 431,00. 

 

MANUTENZIONE DELLE RIPE (art. 31 C.d.S.) 

I confinanti devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada.  

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 173,00; 
  • l’obbligo di rispristino dello stato dei luoghi. 

 

CONDOTTA DELL ACQUE (art. 32 C.d.S.) 

Coloro che hanno diritto di condurre le acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso, e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni. 

In caso di inosservanza sono previsti: 

  • la sanzione amministrativa di euro 173,00. 

 

L’obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza della circolazione. 

 

Tutti i cittadini sono tenuti inoltre a segnalare agli organi preposti eventuali situazioni di pericolo riscontrate  

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare: 

  • Ufficio Manutenzione Patrimonio 

Telefono: 0578-712247  

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  • Polizia Municipale 

tel. 0578757452 

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Il Comandante PM - Dott. Luca Batignani

Il Responsabile Area Manutenzione e LL.PP. - Dott. Roberto Rosati 

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