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 Disegno di una casetta con un mazzo di chiavi e il titolo di questo articolo

Il presente avviso è rivolto ai privati locatori turistici non professionali e professionali e alle Agenzie immobiliari che gestiscono gli affitti turistici.   Dal 1 Marzo 2019 è attivo il portale telematico predisposto per la compilazione ed invio della Comunicazione al Comune per le Locazioni Turistiche, in attuazione della LR 86/2016 (art. 70 "Locazioni Turistiche"). Il processo di compilazione richiederà ai locatori la registrazione su portale dedicato, messo a disposizione da parte dei Comuni Capoluogo e della Città Metropolitana di Firenze, accessibile dal 1 Marzo direttamente dal sito della Regione Toscana ( al link http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche ). Per qualsiasi problematica tecnica di iscrizione e gestione, il sito della Regione è integrato con il supporto on line che si trova nel sito stesso, in basso a destra, negli orari di apertura dell'ufficio. 

E' necessario prendere visione di quanto previsto dagli artt.70, 84 bis e 86 della L.R. 86/2016:

L'art.70 stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:

  1. a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
  2. b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

Si ricorda che gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

  1. a) i requisiti strutturali e igienico- sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  2. b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

 Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.70 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
  1. b) nel caso di incompleta od omessa compilazione del modello telematico una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

L' Art. 84 bis (Comunicazioni ai fini statistici) prevede che i titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT. Tutti i soggetti di cui sopra sono obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

L'art. 86 specifica che coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

 Nuova registrazione sul portale regionale e Comunicazione al Comune

La registrazione sul nuovo portale regionale sarà obbligatoria, anche per quelle locazioni turistiche che già sono registrate su Unicom (con il codice provvisorio “AFT”).

Dal portale regionale coloro che effettuato Locazioni Turistiche potranno compilare e salvare la Comunicazione obbligatoria introdotta dalla LR 86/2016: al momento del salvataggio del modulo, ne sarà inviata una copia in formato .pdf al Comune Capoluogo, ed una seconda copia al Comune di  competenza all’indirizzo email che sarà stato segnalato al Comune Capoluogo stesso, come indicato nella lettera della Regione.

Avviso ai soggetti che effettuano Locazioni Turistiche già registrate su Unicom

I soggetti che effettuano locazioni turistiche già registrate su Unicom con il codice provvisorio “AFT” troveranno, a partire dal 1 Marzo, un avviso che li informerà del nuovo adempimento e dell’obbligatorietà di registrarsi sul portale regionale (con link diretto alla pagina sul sito della Regione). L’avviso sarà visualizzato subito dopo il login su Unicom, nella Home del WebCheck-In.

Eventualmente, può essere utilizzato lo strumento di Newsletter disponibile su Unicom, ricercando solo le Locazioni Turistiche finora registrate come “AFT”, per inviare un avviso via email alle strutture, avvisandole della nuova procedura di registrazione sul portale regionale (fornendo link diretto alla pagina dedicata sul sito della Regione).

 Assistenza alle Locazioni Turistiche per i nuovi adempimenti

In tutte le pagine e fasi del portale regionale di registrazione, i locatori troveranno disponibile l’assistenza via chat di Connectis (come già su WebCheck-In). Nel caso di richieste tecniche e informazioni da parte delle Locazioni Turistiche sul nuovo adempimento e procedure, vi invitiamo a rimandarli direttamente al portale regionale ed alla nostra assistenza.

 Locazioni Turistiche gestite da Agenzie Immobiliari

Nel caso di locatori che affidano la gestione dell’immobile (e quindi anche la riscossione dell’imposta di soggiorno, e del futuro adempimento Istat) ad Agenzie Immobiliari, sarà prevista sul portale regionale una procedura di “delega” della gestione del portale telematico relativo al proprio codice struttura verso un’Agenzia Immobiliare.

L’Agenzia Immobiliare potrà anch’essa registrarsi sul portale regionale con procedura specifica: le sarà associato un codice struttura apposito (codice TOP Tour Operator) da cui potrà gestire le deleghe ottenute dai vari locatori e gli accessi ai singoli portali telematici per l’invio delle presenze Istat e delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno (il WeCheck-In).