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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

A decorrere dal 1° marzo 2022 l’ “Assegno per nucleo familiare con tre figli minori” di cui all’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 è abrogato dall’ “Assegno Unico Familiare” di cui all’art. 10 del D. Lgs. 230/2021. Conseguentemente per l’anno 2022 viene riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

Per saperne di più, andare al link pubblicato qui di seguitoLa modalità di presentazione della domanda on-line, per il beneficio di cui all’oggetto, erogato dall’INPS, è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono presentare domanda devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito al seguente indirizzo:

https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/73/modulo

con le modalità ivi descritte.

Il richiedente dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

  • Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
  • Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione obbligatoria;
  • Concludere la domanda con “Salva e Invia”.

Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione e la fine della procedura di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la domanda prodotta dal sistema informatico in formato PDF.

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.

La data/ora di presentazione telematica dell’istanza al bando è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

CHE COS'E'

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA

- Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

- Ai cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Europa che rientrano nelle seguenti categorie:

  • cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE , art. 28 ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)
  • cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
  • cittadino titolare della protezione sussidiaria ( art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE , art. 28);
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010)
  • cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, art. 24);
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D.lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva );
  • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezioni delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 211/98/Ue, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.

E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno e ripresentata ogni anno (fino a quando nel nucleo sono presenti almeno tre figli minorenni).

DA QUANDO SPETTA

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

QUANTO SPETTA

In rapporto al valore dell’ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CHI PAGA

L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.