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ASSEGNO DI MATERNITA'

A partire dal 2022 la modalità di presentazione della domanda on-line, per il beneficio di cui all’oggetto, erogato dall’INPS, è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono presentare domanda devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito al seguente indirizzo:

https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/72/modulo  con le modalità ivi descritte.

Il richiedente dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

  • Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
  • Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione obbligatoria;
  • Concludere la domanda con “Salva e Invia”.

Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione e la fine della procedura di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la domanda prodotta dal sistema informatico in formato PDF.

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.

La data/ora di presentazione telematica dell’istanza al bando è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

CHE COS'E'

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

A CHI SPETTA

- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;

- Cittadine di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Europa che rientrano nelle seguenti categorie:

  • cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE , art. 28 ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)
  • cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
  • cittadino titolare della protezione sussidiaria ( art. 27 del D.lgs n. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE , art. 28);
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010)
  • cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, art. 24);
  • cittadino titolare di permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D.lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva );
  • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezioni delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 211/98/Ue, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

REQUISITI
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

COSA SPETTA

In caso di madre non lavoratrice l’assegno spetta in misura intera. In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

DOCUMENTAZIONE
Autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
  • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
  • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
  • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
  • L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.