Carta d’identità cartacea e Carta d’Identità Elettronica: cosa cambia dal 3 agosto 2026

Dettagli della notizia

Tutte le novità sulla carta identità a seguito dell’art. 11 del Decreto-Legge 26 giugno 2026. Le carte d’identità cartacee rimarranno valide anche dopo la scadenza del 3 agosto 2026 limitatamente ad alcuni casi, ma non per espatrio.

Data:

10 Agosto 2026

Tempo di lettura:

carta identità elettronica

Descrizione

L’art. 11 del Decreto-Legge 26 giugno 2026 introduce rilevanti novità in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta di identità elettronica.

In particolare, viene sancito che le carte d’identità cartacee rimarranno valide anche dopo la scadenza del 3 agosto 2026 prevista dal Regolamento UE 2025/1208, esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:

  • per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
  • ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.

È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio.

Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Ai commi 3 e 4, la disposizione prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, potrà rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio.

I criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:

  • Carattere temporaneo e non rinnovabile
    Il documento ha una validità massima di sei mesi e non può essere rinnovato.
  • Obbligo di restituzione
    All'atto della richiesta o del ritiro della CIE definitiva, il documento provvisorio dovrà essere restituito all'Anagrafe.
  • Contestualità
    All'atto del rilascio del documento provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
  • Validità per l'espatrio
    Pur prevedendo la possibilità di espatrio (previa dichiarazione di assenza di ostacoli di legge), la validità all'estero è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. nelle more di positive interlocuzioni in tal senso con i diversi Paesi avviate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di cui sarà fornita notizia sul sito https://www.viaggiaresicuri.it/home

L'Anagrafe è attualmente in attesa di ricevere le prime forniture per poter avviare le procedure di rilascio ai cittadini.

Il nuovo documento d'identità provvisorio non sostituisce la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una scelta ordinaria alternativa. Il suo rilascio è consentito esclusivamente in via eccezionale e per comprovati casi di urgenza, ossia quando il cittadino dimostri l'impossibilità di attendere i normali tempi di stampa e spedizione della CIE.

Inoltre, dallo scorso 30 luglio 2026, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) rilasciata a chi ha già compiuto 70 anni, non sarà più soggetta al rinnovo ogni dieci anni. Le nuove carte avranno infatti una validità illimitata (che dal punto di vista amministrativo viene convenzionalmente indicata in 50 anni). Per i cittadini cambia soprattutto la gestione del documento. La CIE, rilasciata dopo il compimento dei 70 anni, resterà valida senza necessità di rinnovi periodici, sia come documento di riconoscimento sia per l'espatrio nei Paesi in cui è consentito il suo utilizzo. Chi è già in possesso di una Carta d'Identità Elettronica ancora valida non dovrà effettuare alcuna operazione immediata. Il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza e soltanto in quel momento verrà rilasciata la nuova CIE con validità illimitata, purché il titolare abbia già compiuto 70 anni al momento della richiesta.

Resta però un aspetto da tenere presente. Il certificato di sicurezza contenuto nel microchip della Carta d'Identità Elettronica, necessario per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, continuerà ad avere una validità di dieci anni. Chi desidera utilizzare la CIE anche per fruire dei servizi online dovrà quindi richiedere, trascorsi i dieci anni da rilascio del documento, una nuova carta d'identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.

Ultimo aggiornamento: 10/08/2026, 12:19

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